A partire dal 2025 sarà possibile effettuare riscatti nel pilastro 3a

Quali sono i reali vantaggi del nuovo regolamento?

La previdenza per la vecchiaia è ormai una preoccupazione crescente. Per le assicurazioni sociali, perché devono affrontare spese via via molto maggiori. Per le persone, perché non sono in grado di mantenere il proprio tenore di vita in età avanzata e hanno maggiori esigenze finanziarie a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita. Una mozione del consigliere agli Stati Erich Ettlin intendeva consolidare la previdenza individuale. Tuttavia, dell’idea originale non è rimasto molto.

Quanto è possibile versare oggi nel pilastro 3a?

I versamenti nel pilastro 3a sono utilizzati a fini previdenziali. In linea di principio i fondi possono quindi essere prelevati solo al momento del pensionamento, ma fino ad allora sono vincolati. Come incentivo alla previdenza facoltativa, i versamenti possono essere dedotti dal reddito imponibile; il capitale e gli interessi accumulati sono inoltre esenti dall’imposta sul reddito e sulla sostanza fino al momento del prelievo.

Per evitare che il pilastro 3a diventi uno strumento di elusione fiscale, è stato fissato un limite per i versamenti annuali. Nel 2025, la detrazione massima in combinazione con un secondo pilastro è di CHF 7258 («piccolo contributo»). In mancanza di affiliazione a una cassa pensioni, è possibile versare il 20% del reddito da lavoro, fino a un massimo di CHF 36 288 («grande contributo»).

Qual era l’intento della mozione?

Ci sono situazioni di vita in cui le persone non hanno i mezzi per versare l’importo (massimo) nel pilastro 3a. Ad esempio, se stanno studiando, se mettono su famiglia o nella fase di avvio di un’attività autonoma. La mozione intendeva offrire un’opportunità per recuperare i versamenti mancati.

Secondo la mozione, tali cosiddetti riscatti 3a avrebbero dovuto essere limitati in modo molteplice per mantenere le perdite di imposta entro limiti ragionevoli. In tal senso la tabella 3a dell’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) avrebbe dovuto servire come base di calcolo, in modo tale da semplificare anche il calcolo del potenziale di riscatto.

Che regole si applicheranno a partire dal 1º gennaio 2025?

Saranno possibili riscatti nel pilastro 3a

  • per colmare le lacune nei dieci anni precedenti il riscatto (una lacuna è la differenza tra l’importo massimo applicabile in quel momento e l’importo effettivamente versato);
  • se in questi anni si era autorizzati al versamento nel pilastro 3a (il che presuppone un reddito soggetto all’AVS);

Esempio

La signora X non ha lavorato negli anni n-1 e n-2 a causa della maternità e quindi non ha percepito alcun reddito soggetto all’AVS. In questi anni non è derivata alcuna lacuna contributiva per la signora X (che non poteva effettuare versamenti nel pilastro 3a perché non aveva reddito da lavoro), per cui per questi anni non è possibile effettuare alcun riscatto.

  • dopo aver già versato l’importo massimo consentito nell’anno del riscatto (in questo modo si evita che le lacune vengano riportate nel tempo).

Per ciascun versamento vi è inoltre un limite al «piccolo contributo». Ciò significa che i lavoratori con un secondo pilastro possono versare ogni anno al massimo il doppio del «piccolo contributo», mentre le persone occupate senza previdenza professionale possono versare al massimo il «piccolo contributo» dopo aver versato il «grande contributo».

In un anno è possibile riscattare più lacune di anni precedenti, mentre non è possibile ripartire su più anni il riscatto di una lacuna di un determinato anno.

Esempio

lacuna dell'anno n-3: CHF 6'883
lacuna dell'anno n-2: CHF 7'056
lacuna dell'anno n-1: CHF 5'056

Complessivamente risulta quindi una lacuna di CHF 18 995. Nell’anno «n», è consentito riscattare tutt’al più l’importo massimo pari al «piccolo contributo» (CHF 7258 nel 2025). In questo modo si colmerebbe interamente la lacuna dell’anno n-3 e CHF 375 della lacuna dell’anno n-2.

Di conseguenza la lacuna dell’anno n-2 sarebbe parzialmente colmata; non sono ammessi ulteriori riscatti per quest’anno. A seconda della pianificazione fiscale, sarebbe quindi più opportuno riscattare solo la lacuna dell’anno n-3 per utilizzare l’intera lacuna dell’anno n-2 per un riscatto l’anno successivo.

Dopo il trasferimento della prestazione di vecchiaia a un’altra forma previdenziale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 OPP3, non è più consentito effettuare riscatti.

C’è un grande aspetto negativo in questa nuova opportunità, soprattutto per la generazione che andrà in pensione nei prossimi dieci o vent’anni e che teme per la propria previdenza di vecchiaia visto l’attuale contesto. Le lacune degli anni precedenti all’entrata in vigore al 1º gennaio 2025 non possono essere riscattate. Il primo riscatto nel pilastro 3a sarà quindi possibile nell’anno di contribuzione 2026 (per l’anno 2025).

Anche gli ostacoli amministrativi, sia per chi vuole ottenere la previdenza sia per le istituzioni, sono più elevati di quelli che si sarebbero presentati se la mozione fosse stata attuata. Questo perché il rispetto delle regole, relativamente complicate, richiede una documentazione e calcoli individuali.

Conclusione

Le lacune riscattabili nel pilastro 3a possono verificarsi solo a partire dal 2025 e possono essere riscattate con un onere relativamente elevato. L’auspicata spinta motivazionale a prendere in mano la propria previdenza potrebbe non concretizzarsi per il momento. L’incertezza causata dalle considerazioni di una tassazione più elevata dei prelievi di capitale dal terzo pilastro potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, anche se una tale proposta difficilmente avrebbe delle chance. Resta da vedere come la Confederazione intende adattare la previdenza al contesto futuro.